STATUTO

 

Art. 1 – Generalità

 

1.1   Denominazione

E’ costituita a Milano l’Associazione scientifica: Società italiana di Endoscopia (area chirurgica). In lingua inglese la denominazione è Italian Society for Surgical Endoscopy I.S.S.E.

 

1.2   Sede

Temporaneamente la sede sarà definita dal Presidente in carica. In via definitiva su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale l’Assemblea Generale, a maggioranza degli intervenuti, definirà sede e struttura dell’Associazione.

 

1.3   Scopo

La Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica) è un forum scientifico e multidisciplinare per quanti, laureati in Medicina e Chirurgia, siano specialisti o in corso di specializzazione in una branca specialistica chirurgica o pratichino l’endoscopia in ambito chirurgico.

 

1.4   Obiettivi

Obiettivi della Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica) sono:

–         Promuovere l’impiego delle metodiche endoscopiche, specie operative, nei vari organi ed apparati, sia sul piano clinico che scientifico-sperimentale.

–         Stabilire linee guida per la corretta applicazione delle metodiche endoscopiche diagnostiche e operative in area chirurgica.

–         Tutelare gli aspetti giuridici, normativi ed organizzativi della disciplina e di quanti si dedicano ad essa.

–         Promuovere l’insegnamento teorico pratico dell’endoscopia nella fase pre laurea, in corso di specializzazione e nell’aggiornamento post-laurea dei medici e laureati in scienze infermieristiche.

–         Promuovere, nell’ambito di un programma di qualità, l’accreditamento delle strutture e lo sviluppo dei profili professionali specifici.

 

Art. 2 -Soci

2.1   Categorie di Soci

L’associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

–         Soci Ordinari

–         Soci Onorari

–         Soci Senior

–         Soci Stranieri

 

2.2   Soci Ordinari

Possono divenire Soci Ordinari della Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica), i cittadini Italiani che, laureati in medicina e chirurgia, siano specialisti, o in corso di formazione specialistica, in chirurgia generale o in una sua branca, o espletino attività endoscopica in ambiente chirurgico.

–   L’ammissione è deliberata, con il voto favorevole di maggioranza semplice del consiglio direttivo della sezione Regionale, su domanda presentata al Segretario Regionale e controfirmata da 2 Soci. L’ammissione dei nuovi Soci Ordinari viene comunicata al consiglio Direttivo Nazionale, che provvede a comunicare la nomina agli interessati.

–   Il Candidato non ammesso dal Consiglio Direttivo Regionale può presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale che, sentito il parere dei Probiviri, esprimerà una decisione che sarà considerata inappellabile.

 

2.3   Soci Onorari

I cittadini Italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il contributo allo sviluppo scientifico dell’Endoscopia Chirurgica o per la tutela di questa disciplina possono essere nominati Soci Onorari del Consiglio Direttivo Nazionale.

–   I soci onorari, il cui numero massimo non può superare il 3% dei soci ordinari, hanno tutti i diritti di questi ultimi, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

 

2.4   Soci Seniores

–   Al termine dell’attività professionale, i Soci Ordinari possono essere nominati Soci Seniores, su richiesta al Presidente della Società.

–   I soci Seniores hanno tutti i diritti, ma sono esentati dal pagamento della quota associativa.

 

2.5   Soci Stranieri

I professionisti di cittadinanza non italiana possono essere nominati Soci Stranieri dal Consiglio Direttivo Nazionale

–   Condizione Indispensabile per la nomina è il possesso di tutti i requisiti necessari per praticare l’endoscopia Chirurgica nel paese di appartenenza, oltre ad un attestato del Capo dell’Unità Operativa o del Dipartimento Chirurgico, che certifichi la pratica dell’endoscopia chirurgica da parte del candidato.

–   I soci Stranieri hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

 

2.6 Doveri

I soci Ordinari ed i soci Stranieri devono pagare la quota annuale, il cui ammontare è fissato dall’assemblea Generale.

 

2.7 Diritti

–   Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare all’Assemblea generale, di esternare la propria opinione e di esprimere il proprio voto.

–   I Soci Ordinari e i Soci Stranieri hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa degli anni precedenti e dell’anno in corso.

–   Tutti i soci con diritto di voto possono essere nominati Membri di una commissione o designati per una missione specifica.

–   Solo i Soci Ordinari possono essere eletti al Consiglio Direttivo.

 

2.8   Dimissioni

Le dimissioni dalla Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica), su domanda presentata per iscritto al Segretario Nazionale, sono ratificate dal Consiglio Direttivo nazionale, con il voto favorevole di maggioranza assoluta (2/3 dei voti).

 

2.9   Perdita della qualità di Socio

I Soci soggetti al pagamento della quota annuale, ma che non vi provvedano per due anni consecutivi, vengono esclusi dalla Società, previo avviso del Segretario Nazionale.

 

2.10   Espulsione

I soci che si siano resi responsabili di grave scorrettezza professionale, scientifica o nei confronti della Società, vengono espulsi con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del collegio dei Probiviri, dopo che siano stati sentiti gli interessati.

 

Art. 3 – Organi della Società

 

3.1   Organi

Gli organi della Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica) sono:

–         L’Assemblea generale

–         Il Consiglio Direttivo Nazionale

–         Il Collegio dei Probiviri

–         Le sezioni regionali

–         Comitato delle rappresentanze regionali

 

3.2   Assemblea Generale

–   E’ l’organo supremo della Società.

–   L’assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente una volta all’anno

  1. a) per approvare il bilancio consuntivo, che comprende il rendiconto economico- finanziario e il bilancio preventivo per l’anno
  2. b) per eleggere il presidente, il presidente eletto, il segretario generale e 6 Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale

–   L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno il 20% dei Soci.

 

–   L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria deve essere inviato, per posta ordinaria, al domicilio dei soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere, oltre all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza.

– L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale straordinaria avrà le stesse connotazioni del precedente, ma sarà inviato con lettera raccomandata.

–   Le deliberazioni dell’Assemblea saranno comunicate ai soci per posta ordinaria od elettronica.

–   Non sono ammesse deleghe. Per eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale il voto può essere inviato anche per posta ordinaria.

–   L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione L’Assemblea sarà considerata regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Per apportare modifiche allo statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 20 % dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza semplice dei voti.

 

3.3   Consiglio Direttivo Nazionale

Il consiglio Direttivo Nazionale è costituito dal Presidente, dal presidente eletto, dal segretario Generale e da sei consiglieri. E’ l’organo che regge ed amministra la Società.

 

3.4   Presidente, Presidente eletto, Consiglieri

–   Il Presidente è il rappresentante ufficiale dell’Associazione, garante della sua coesione e promotore di tutte le manifestazioni scientifiche a carattere Nazionale

–   Dispone di tutte le Facoltà che non siano per Statuto, riservate all’Assemblea Generale o al Consiglio Direttivo Nazionale.

–   Rappresenta la Società a livello internazionale ed ha l’obbligo di riferire, sulle iniziative da intraprendere, al Consiglio Direttivo Nazionale ed all’Assemblea.

–   Il Presidente eletto esercita tutti i poteri del Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Presiede, di norma, la commissione elettorale.

–   Il Presidente ed il Presidente eletto sono rappresentanti, di norma, alternativamente uno della componente universitaria e l’altro di quella ospedaliera.

 

3.5   Segretario Generale

Il Segretario Generale viene Eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 4 anni, è rieleggibile e può candidarsi anche alla rielezione per un’altra figura in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.

Funzioni:

–   Provvede all’aggiornamento della lista dei Soci e dei Membri delle Commissioni di Studio;

–   coordina le attività regionali;

–   presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo annuale;

–   su indicazione del Presidente provvede alla corretta informazione dei soci;

–   è responsabile della gestione dei Beni e dei Fondi della Società.

 

3.6   Durata delle Cariche

Il Presidente rimane in carica due anni, al termine dei quali la carica viene assunta dal presidente eletto. Non può essere immediatamente rieletto, ma entra a far parte del Collegio dei Probiviri.

–   I Consiglieri durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti nella stessa carica.

 

3.7   Candidature

–   Al termine del Proprio mandato, i consiglieri ed il Segretario possono candidarsi alla carica di Presidente o Presidente eletto.

–   I Soci in regola con le quote associative possono candidarsi alla Carica di Consigliere, Segretario, Presidente eletto e Presidente, ma non possono candidarsi contemporaneamente a più cariche.

–   Le candidature devono pervenire al Segretario Generale almeno 30 giorni prima delle elezioni.

–   L’elenco definitivo dei Candidati verrà inviato ai Soci, unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea, trenta giorni prima delle elezioni.

 

3.8   Elezioni

–   Le Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale hanno luogo ogni 4 anni, di norma in occasione del Congresso Nazionale

–   Per le elezioni del Presidente e del vicepresidente e per quella del Segretario Generale si utilizzano schede separate, sulla quale si esprime una preferenza per ogni carica. Sarà considerato eletto, per ogni carica, il candidato con il maggior numero di voti.

–   Per le elezioni dei Consiglieri si utilizza una seconda scheda, sulla quale si possono esprimere sei preferenze. Saranno considerati eletti i sei candidati con maggior numero di voti.

–   E’ ammessa la votazione per posta ordinaria.

–   Se due o più candidati avranno ottenuto ugual numero di voti, sarà dichiarato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

 

3.9   Vacanza delle cariche

–   In caso di assenza permanente del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente eletto.

–   In caso di Vacanza permanente della carica di Presidente eletto, e/o del Segretario Generale le funzioni di questi ultimi verranno espletate dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Società e, in caso di parità tra due o più consiglieri, quello con maggiore anzianità anagrafica.

–   In caso di vacanza permanente delle cariche sia di Presidente che del Presidente

eletto, il consiglio Direttivo Nazionale indirà nuove elezioni.

I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale.

–   La carica di Consigliere che si rendesse vacante in modo permanente verrà ricoperta in surroga dal primo non eletto alle ultime elezioni per la stessa carica.

 

3.10   Riunioni del C.D.N.

 

–   Il C.D.N. deve riunirsi per lo meno 3 volte l’anno.

–   Il C.D.N. è valido se è presente la maggioranza dei componenti.

–   Per l’espressione del voto durante le riunioni del C.D.N. non è ammessa delega.

–   Le Deliberazioni del C.D.N. sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

–   In caso di parità dei voti quello del Presidente è decisivo.

–   I Membri del C.D.N non hanno diritto a compensi fissi, ma ad eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzati e documentati.

 

3.11   Compiti del C.D.N.

Il C.D.N. ha il compito di:

–   Nominare i probiviri, i responsabili delle commissioni di studio e di eventuali altri Organi Societari.

–   Nominare il coordinatore editoriale e ratificare l’editorial board proposto dal coordinatore editoriale, sui quali il C.D.N. conserva il controllo dell’attività svolta.

–   Convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

–   Comunicare all’Assemblea i nuovi Soci Ordinari e I Soci Onorari.

–   Nominare i Presidenti, la Sede, la Data e le linee guida del programma Scientifico del Congresso Nazionale.

–   Promuovere l’attività scientifica e coordinare l’attività congressuale Regionale, Nazionale ed Internazionale che si svolge sotto l’egida della Società.

–   Proporre all’Assemblea le quote Associative.

–   Controllare gli aspetti finanziari della Società.

–   Valutare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari suggeriti dai Probiviri.

–   Nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo del CDN.

 

3.12   Commissione elettorale

–   Il C.D.N. nomina la commissione elettorale composta dal Presidente eletto e da due Soci che saranno scelti tra coloro che non ricoprono cariche nel C.D.N e non siano candidati alle Elezioni.

–   La Commissione elettorale deve garantire la regolarità delle operazioni di voto, procedere allo spoglio delle schede e sottoscriverne il risultato.

–   La Commissione viene sciolta una volta concluse le operazioni di voto.

 

3.13   Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri ordinari ed un supplente. Sarà presieduto dal Presidente uscente. I membri saranno scelti tra i soci fondatori, tra gli ex Presidenti o tra soci seniores e saranno nominati dal C.D.N.

–   I membri possono essere rinominati.

–   Il Compito del Collegio è dirimere le controversie tra i soci e quelle che dovessero insorgere tra questi e la società.

 

 

 

3.14        Sezioni Regionali.

 

–         Le Sezioni Regionali o pluriregionali sono costituite su domanda sottoscritta da almeno 20 soci residenti nella medesima regione e inviata al Segretario Generale.

L’istanza, corredata da una relazione, sarà presentata dal Segretario Generale al

C.D.N. che delibererà in merito.

–         Organi delle Sez. regionali sono: Assemblea regionale.

Consiglio direttivo regionale (C.D.R.) composto da: Presidente, Presidente eletto, dal Segretario e da quattro Consiglieri, per le sezioni con meno di 80 soci; sei Consiglieri per quelle con più di 80 soci.

–         Nelle sez. Pluriregionali dovrà essere garantita nel C.D., la rappresentanza di tutte le Regioni.

–         Le elezioni saranno indette ed espletate, a livello regionale, con modalità analoghe a quelle adottate per le elezioni nazionali.

–         Hanno anche il compito di stimolare l’attività scientifica e congressuale dei soci.

 

3.15        Comitato delle rappresentanze Regionali.

–         Fanno parte del Comitato delle rappresentanze regionali i Presidenti, i Presidenti eletti ed i Segretari del C.D.N e dei C.D.R. nonché i Presidenti delle Commissioni nazionali di studio.

–         Rappresenta l’elemento di unione tra il C.D.N. ed i C.D.R, con funzione consultiva e di coordinamento.

–         Il Consiglio viene convocato dal presidente del C.D.N. almeno 1 volta l’anno.

 

Art. 4 – Mezzi divulgativi

–         Il C.D.N. delibera l’adozione, quale organo ufficiale della società, di una rivista scientifica e di eventuali mezzi divulgativi.

–         Il Coordinatore editoriale e l’Editorial Board si riuniscono almeno una volta all’anno: le decisioni prese devono essere riferite al C.D.N.

 

Art. 5   – Fondi dell’Associazione

–         I fondi dell’Associazione sono costituiti: dalle quote associative;

dalla retribuzione delle diverse prestazioni; dalle donazioni, anche con finalità definite. dagli interessi dei beni della società.

–         Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 

Art. 6 – Manifestazioni Scientifiche

–         La Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica) convoca ogni anno un congresso nazionale.

–         L’assemblea generale dell’associazione ne individua, con un anno di anticipo, sede e temi con proposta del C.D.N.

–         Il C.D.N. formula il programma scientifico e nomina il Presidente ed il Segretario del comitato organizzatore del congresso.

 

–         Il C.D.N. concede il patrocinio dell’Associazione alle manifestazioni scientifiche che lo richiederanno.

 

Art. 7 – Commissioni di Studio

–         Il C.D.N. istituisce le Commissioni di Studio e ne designa i Responsabili, che possono essere estranei al C.D.N.

–         I Responsabili delle Commissioni comunicano al C.D.N. la composizione delle Commissioni entro un mese dal ricevimento della Nomina.

–         Restano in carica 4 anni e possono essere sciolte dal C.D.N, per ragioni motivate, in qualsiasi momento.

–         Le Commissioni presentano, una volta l’anno, al CDN una relazione scritta della loro attività.

–         Le spese sostenute dalle Commissioni per la loro specifica attività devono essere sottoposte al CDN per una eventuale preventiva approvazione.

 

Art. 8 – Incompatibilità

Le cariche ricoperte da un Socio nell’ambito della Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica) sono incompatibili con omologhe cariche rivestite in altre Società Nazionali di Endoscopia.

Sono altresì incompatibili le cariche rivestite nel CDN con quelle dei CDR della Società Italiana di Endoscopia (area chirurgica).

 

Art. 9 – Anno Societario

L’anno societario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 10- Scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione. per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art 3 comma 190 della legge 23-12-1996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 11 – Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.